La privacy tra i banchi di scuola
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9 giugno 2010 Le lezioni sono terminate. Canti e scherzi degli studenti nelle strade della città.
Fra qualche giorno, dopo gli scrutini, appariranno nelle scuole i tabelloni con i risultati scolastici.
Non si tratta di una offesa alla privacy? E ancora… Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato alla scuola un vademecum scritto con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile. La guida offre un contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723730
Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni “di servizio” (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.
Nella guida si legge che non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti.
È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.